Pioggia forte, grandine e tempeste di vento stanno creando diversi danni questa estate. In particolare si contano numerosi alberi caduti sulle auto in sosta per strada. Ma cosa si può fare in questi casi? La normale assicurazione rc auto copre anche questo tipo di danni? E se no, come si può correre ai ripari? L’ideale sarebbe avere una garanzia aggiuntiva “eventi naturali” utile proprio in questa situazione; ma ci sono alcuni aspetti importanti a cui prestare attenzione: ecco quali.
Partiamo col dire che i danni provocati sulle nostre auto da tali eventi calamitosi non sono coperti dalla normale Rc Auto. La garanzia di responsabilità civile (rc auto, appunto) copre solo i danni causati a terzi in caso di incidente stradale in cui il conducente dell’auto è ritenuto responsabile. Per questa ragione chi ha subito un danno dovuto a una causa naturale (ad esempio la grandine o un albero caduto proprio sull’auto) non può chiedere indennizzi alla propria assicurazione a meno che non abbia stipulato una garanzia accessoria detta “eventi naturali“.
Se l’auto non è assicurata con una di queste garanzie accessorie, cosa resta da fare al proprietario? Verso chi si può rivalere? In linea di principio vale la responsabilità del proprietario dell’area sulla quale si trova l’albero caduto, o dal quale si è staccato il ramo. Se l’albero si trova su una strada urbana, il responsabile è il Comune, se invece si trova su una strada extraurbana la responsabilità è dell’ente gestore (la regione, la provincia oppure l’Anas). Se invece l’albero si trova in un’area privata la responsabilità è del proprietario dell’area stessa (es. il condominio che ha un giardino).
Una volta capito chi sia il responsabile, si può chiedergli il risarcimento. Tuttavia, da parte del proprietario, potrebbe essere eccepito il caso fortuito o la forza maggiore, cioè il verificarsi di un evento imprevedibile ed eccezionale. Se questo viene dimostrato, unitamente al fatto che sia stata fatta la corretta manutenzione della pianta, il proprietario non sarà più obbligato a risarcire il danno. In casi eccezionali, la regione o i comuni potrebbero riconoscere lo stato di calamità naturale e prevedere dei fondi ad hoc per il risarcimento dei danni. Le tempistiche, tuttavia, potrebbero non essere veloci. Proprio per tale ragione il nostro consiglio è quello di provvedere per tempo a stipulare una garanzia accessoria alla propria Rc Auto
Un numero sempre maggiore di conducenti sceglie di aggiungere alla copertura obbligatoria anche quella per eventi atmosferici e atti vandalici. Secondo i dati ANIA, in Italia, ad oggi, i veicoli assicurati sono 7 milioni. Vediamo nello specifico in cosa consiste questa garanzia, quale è il suo costo, a cosa stare attenti e come può essere richiesto il risarcimento.
Si tratta di una garanzia che prevede la copertura per i danni causati da eventi atmosferici quali ad esempio grandine, tempeste, oggetti trasportati dal vento, alluvioni, smottamenti del terreno e slavine. Ciascuna compagnia riporta nel contratto l’elenco degli eventi naturali coperti: le liste possono essere molto differenti tra di loro. I casi più classici come la grandine però sono di solito presenti.
Se la tua auto viene danneggiata a causa di una grandinata violenta, la garanzia eventi naturali coprirà i costi di riparazione dei danni causati dai chicchi di grandine. Oppure in caso di danni all’auto causati da venti forti, rami cadenti o altri oggetti scagliati dalla tempesta, la garanzia eventi naturali interverrà per coprire le spese di riparazione.
Quando si stipula una garanzia per eventi atmosferici è sempre bene leggere il fascicolo informativo e prestare particolarmente:
Ovviamente, il servizio ha un certo costo, variabile a seconda del valore dell’auto, della zona di residenza ecc. Prima di scegliere se assicurarsi, bisogna valutare bene il rapporto prezzo-beneficio, considerando anche il valore della vettura e l’utilizzo che se ne fa. Da tenere conto anche negli ultimi anni i danni da grandine stanno diventando sempre più frequenti e i danni più ingenti, visto che la grandezza dei chicchi di grandine è aumentata.
Se le coperture dell’assicurazione del veicolo comprendono anche i danni da eventi atmosferici, bisogna denunciare il sinistro alla propria assicurazione: nelle condizioni di polizza sono specificati i giorni entro cui fare la denuncia – spesso sono previsti 3 giorni, ma alcune compagnie potrebbero prevedere un intervallo di tempo più ampio – e i documenti da presentare per ottenere l’indennizzo.
In ogni caso è sempre opportuno fare delle foto subito dopo che si sono verificati i danni, in modo da poter documentare lo stato dei luoghi dopo che è cessato l’evento atmosferico.
Danno totale: è l’ipotesi più grave, che si verifica nei casi di perdita totale del veicolo, oppure se è irrimediabilmente danneggiato.
L’ammontare del danno sarà uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro: il valore commerciale dell’auto si determina sulla base di appositi tariffari che riportano le quotazioni di tutte le vetture nuove e usate disponibili sul mercato italiano. Il più famoso è quello di Quattroruote ma ne esistono di altri di più difficile reperibilità (ad esempio quelli utilizzati dai rivenditori auto). È bene quindi accertare sul contratto come la compagnia determinerà il valore del bene assicurato. In tutti i casi il mese di riferimento per determinare il valore commerciale è quello di accadimento del sinistro.
Se il veicolo è nuovo (di solito lo si considera così se è immatricolato da meno di 6 mesi), il valore di riferimento per l’indennizzo è quello indicato in polizza e non quello commerciale al momento del sinistro.
Danno parziale: riguarda solo una parte dell’autovettura. In caso di danni da grandine è più facile che si verifichi un danno parziale (di solito un danno alla carrozzeria, ma nei casi più gravi potrebbero venire danneggiati anche il parabrezza o il lunotto posteriore).
Nel caso di sostituzione di parti vecchie del veicolo con parti nuove, il danno viene solitamente valutato applicando sul prezzo delle parti nuove il deprezzamento dovuto all’età e allo stato del veicolo.
Una volta che il perito ha stabilito l’entità del danno, in base a quanto previsto in polizza, può essere applicato lo scoperto o la franchigia, che varia da compagnia a compagnia. Per questo motivo è bene leggere con attenzione le condizioni e la scheda di polizza.
A questo si aggiunge anche la possibilità che sia previsto un sottomassimale, come spiegato prima: quindi come risarcimento massimo può essere prevista una cifra fissa inferiore al valore commerciale dell’auto al momento del sinistro. È sempre specificato nella scheda di polizza.
Per maggiori informazioni e supporto gratuito (ANCHE a DISTANZA) non esitare a contattarmi.
p.a. Nunzio Costa