È stato accolto il ricorso di un avvocato che ha preso una multa per eccesso di velocità con un autovelox “approvato”, ma non “omologato”. La decisione della Corte di Cassazione potrebbe fare giurisprudenza per moltissimi altri casi e innescare numerose contestazioni di multe comminate usando l’autovelox. Che cosa fare se si riceve una multa simile e conviene sempre contestarla?
L’ordinanza 10505/2024 della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: le multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox non sono valide se l’apparecchio non è stato omologato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione pronunciandosi a favore del ricorso presentato da un automobilista di Treviso dopo aver preso una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox. Ora le amministrazioni comunali temono l’innesco di una reazione a catena, che potrebbe causare una moltiplicazione esponenziale dei ricorsi.
Prima di decidere di fare ricorso è meglio verificare se l’autovelox è stato solo approvato, ma non omologato. Cosa significa? La norma di riferimento alla base della decisione della Corte di Cassazione è l’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada, che afferma che le apparecchiature che rilevano la velocità debbano essere debitamente omologate. Omologazione e approvazione, infatti, non sono la stessa cosa. L’omologazione serve ad accertare che l’apparecchio rispetti tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa e ne consenta la riproduzione in serie. Al contrario, l’approvazione serve solo ad autorizzare il prototipo secondo gli standard previsti. Se il dispositivo usato per rilevare l’eccesso di velocità non è omologato la multa è nulla e quindi può essere contestata. Gli amministratori comunali temono l’effetto domino, ovvero giudici di pace che basandosi sulla sentenza della Corte si mettano ad annullare le multe nei casi in cui gli autovelox siano approvati ma non omologati. Con chiare conseguenze per le casse comunali. La pronuncia della Corte, però, rischia di alimentare false speranze su possibili annullamenti di massa delle sanzioni.
L’informazione sull’omologazione del dispositivo dovrebbe essere riportata sul verbale di contestazione. Ci sono verbali in cui è riportata la denominazione del dispositivo oltre al riferimento al decreto di omologazione del ministero dei Trasporti, ecco un esempio:
Però ci possono essere anche verbali che non riportano questa informazione. Allora per prima cosa occorre verificare se l’autovelox indicato nel verbale sia omologato o meno. Spesso basta fare una ricerca online inserendo la denominazione del dispositivo, che si trova nel verbale come nell’esempio sopra. Se non si trova, c’è un’alternativa un po’ più complicata. Ogni cittadino ha il diritto di verificare, prima di presentare ricorso, che l’apparecchio impiegato dalla Polizia sia munito dell’apposita omologazione. Per farlo, si deve presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi presso l’organo che ha elevato la contravvenzione (quindi la Polizia locale, la Polizia stradale…), che è tenuto a rispondere entro massimo 30 giorni.
Una volta fatte queste verifiche, si può fare ricorso al Prefetto, entro 60 giorni dalla sanzione, oppure davanti al giudice di pace entro 30 giorni. Nel primo caso il ricorso è gratuito, ma se viene respinto la sanzione raddoppia. Nel secondo caso, rivolgendosi a un giudice di pace si deve pagare una marca da bollo (costo minimo 43 euro) e aprire un contenzioso con il quale si possono però richiedere accertamenti tecnici che potrebbero dimostrare anche difetti nell’autovelox; inoltre, se si perde il ricorso la sanzione non raddoppia automaticamente. Se la mancata omologazione viene verificata, la sanzione dovrebbe diventare nulla, perché dopo la recente ordinanza della Cassazione è prevedibile che le sentenze a venire risulteranno uniformi. Le sentenze della Cassazione hanno un ruolo importante nell’interpretazione delle leggi e infatti sono spesso usate dai giudici come orientamento per decidere su altri casi simili. Bisogna sapere, infine, che scegliere di fare ricorso significa perdere la possibilità di pagare la multa ridotta del 30 per cento entro 5 giorni dalla notifica del verbale.
Per maggiori informazioni e supporto gratuito (ANCHE a DISTANZA) non esitare a contattarmi.
p.a. Nunzio Costa