Hai ricevuto una multa, ma sei convinto di aver ragione? Non sai se inviare un ricorso al prefetto o al giudice di pace? Scopri come contestare una multa e scarica i modelli di lettera da inviare a prefetto e giudice di pace.
Prefetto | Giudice di pace | |
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Quanto mi costa? | È gratuito (a parte il costo della raccomandata) |
Costa almeno 43 euro di bolli |
Quando devo presentarlo? | Entro 60 giorni dalla notifica della multa |
Entro 30 giorni dalla notifica della multa |
Devo essere presente in udienza? |
È facoltativo (bisogna farne richiesta nel ricorso) |
Sì, il ricorrente deve essere presente all’udienza |
Cosa succede se il ricorso non viene accolto? |
Il prefetto emette un’ordinanza-ingiunzione di pagamento per un importo pari almeno al doppio della multa contestata |
Devi pagare la multa o impugnare la sentenza |
Posso impugnare il provvedimento? |
Sì, puoi ricorrere al Giudice di pace |
Sì, puoi impugnare dinnanzi al Tribunale |
Con il ricorso al giudice di pace, invece, si mette in moto la giustizia. E il cittadino, attraverso una difesa celere e semplificata, ma pur sempre regolata dal codice di procedura civile, pone al vaglio e all’analisi del giudice i fatti e le norme che hanno portato alla violazione stradale e al suo accertamento, con possibilità di acquisire e produrre i documenti ritenuti necessari e di chiedere l’ammissione di testimoni, l’espletamento di sopralluoghi e di perizie eccetera. Insomma, solo il giudice di pace entra nel merito della violazione, dell’accertamento e della notifica.
In definitiva, è opportuno rivolgersi al prefetto in casi di evidente e manifesta irregolarità del verbale (per esempio, erroneità dei nomi del proprietario del veicolo, della tipologia dello stesso, del numero di targa, dei dati riportati nel verbale notificato, della data di contestazione, della località ecc.). Quando invece si tratta di una questione più complessa o che occorre approfondire è opportuno rivolgersi al giudice di pace.
COME VA PRESENTATO IL RICORSO
Il ricorso al prefetto può essere inviato mediante raccomandata A.R. direttamente in prefettura (quella competente per territorio in relazione alla violazione commessa). In alternativa è possibile consegnarlo “brevi manu” o inviarlo, sempre mediante raccomandata A.R., al comando di polizia stradale che ha accertato la violazione.
Il ricorso al giudice di pace, invece, deve essere inviato mediante raccomandata A.R. oppure consegnato personalmente in cancelleria (che ne rilascia una copia per accettazione) esclusivamente all’ufficio del giudice di pace competente per territorio.
Ma come si fa a sapere qual è l’autorità competente? In entrambi i casi questa indicazione dovrebbe essere riportata sul verbale (ma, assurdo!, questa indicazione non è obbligatoria). Nel caso in cui non vi fosse, vi sono due possibilità: informarsi presso il comando di polizia che ha accertato la violazione oppure “scoprirlo” da soli. Nel caso di opposizione al prefetto è semplice, basta fare riferimento al capoluogo della provincia in cui è stata accertata la violazione. Nel caso del giudice di pace, invece, si può cercare sul sito del ministero della giustizia (www.giustizia.it) nella sezione uffici giudiziari (ma al momento in cui questa guida va online questa sezione del sito non è disponibile…).
In teoria, però, almeno nel caso di ricorso al giudice di pace, non vi è da preoccuparsi se l’opposizione è inviata a un ufficio diverso da quello di competenza. Teoricamente, infatti, quel giudice può dichiarare la propria incompetenza territoriale, indicando l’ufficio competente e assegnando un termine per la sua riassunzione dinanzi a quell’ufficio.
COME DEVE ESSERE SCRITTO
Per avere concrete possibilità di accoglimento, il ricorso deve essere impostato nella maniera più chiara e completa possibile. Nella sua stesura si può seguire la traccia dei facsimile facilmente reperibili in rete. In ogni caso è bene sapere che il ricorso deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
· generalità del ricorrente (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza);
· gli estremi del verbale (numero del verbale, autorità che l’ha emesso, data di emissione);
· descrizione dei fatti;
· richiesta del ricorrente;
· richiesta di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato e delle eventuali relative sanzioni accessorie (restituzione della patente ecc.);
· firma.
Al ricorso, inoltre, deve obbligatoriamente essere allegata una fotocopia del verbale di accertamento. Nulla vieta, però, di allegare altri documenti che si ritiene utile portare all’attenzione del giudice, per esempio:
· fotografie dei luoghi;
· riferimenti normativi in base ai quali si ritiene illegittima la multa;
· eventuali certificati medici, denunce, scontrini, ricevute ecc.;
· sentenze dei giudici di pace e della corte di cassazione relative a casi analoghi (tenendo comunque presente che ogni sentenza vale solo per il caso di specie al quale si riferisce).
Il ricorso può anche contenere:
· l’elezione di un domicilio diverso dalla residenza;
· la richiesta e citazione di testimoni;
· la richiesta di sopralluoghi
· la richiesta di acquisizione di documenti presso la pubblica amministrazione;
· la richiesta di consulenze e perizie.
Per maggiori informazioni e supporto gratuito (ANCHE a DISTANZA) non esitare a contattarmi.
p.a. Nunzio Costa