COS’È IL FERMO AMMINISTRATIVO: SIGNIFICATO E COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA
All’articolo 86 del DPR n. 602 del 29 settembre 1973, si legge che il concessionario ha la possibilità di disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate e alla Regione di residenza, una volta decorso il termine dei 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
La procedura di iscrizione del fermo amministrativo viene avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione preventiva che contiene l’avviso nel quale si legge che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza che sia necessaria ulteriore comunicazione, tramite iscrizione del provvedimento stesso nei registri mobiliari: un’eccezione è data solo se il bene mobile (l’auto, nel nostro caso) è strumentale all’attività di impresa o della professione.
Il fermo amministrativo del veicolo trova spazio anche nel Codice della Strada, all’articolo 214. Qui si stabilisce che in caso di fermo amministrativo dell’auto, il proprietario non potrà più circolare e sarà tenuto a collocare il veicolo in un luogo dov’è possibile custodirlo, a proprie spese, ovvero in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
Sull’auto va apposto un sigillo che, decorso il periodo del fermo amministrativo, viene rimosso dall’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione.
Inoltre, quando l’auto è in fermo amministrativo, l’organo di polizia trattiene il documento di circolazione: durante il periodo del fermo, infatti, a parte una condizione specifica dipendente dall’uso strumentale del bene mobile e che vedremo meglio nel paragrafo dedicato ai casi particolari, l’auto non può circolare.
Durante il periodo del fermo, l’auto non potrà:
- Essere radiata;
- Essere esportata all’estero;
- Essere rottamata;
- Essere parcheggiata su suolo pubblico.
Di contro, l’auto dovrà essere custodita in un luogo che quindi non risulti soggetto a pubblico passaggio, pertanto può essere un cortile o un box privato.
FERMO AMMINISTRATIVO: QUANDO AVVIENE
Quindi, il fermo amministrativo si applica quando il soggetto proprietario dell’auto “bloccata” non ha pagato un debito con l’erario. L’ente che si occupa della riscossione del credito invia quindi una cartella esattoriale e il debitore ha 60 giorni di tempo per onorare il pagamento dovuto: i 60 giorni partono dal momento in cui è arrivata la notifica. Entro questo lasso di tempo, il soggetto debitore può anche richiedere una rateizzazione dell’importo dovuto.
Se il pagamento non avviene e ugualmente non viene richiesta neppure la rateizzazione, al soggetto viene notificato un preavviso di fermo, ovvero una comunicazione che contiene i seguenti dati:
- Il tipo di debito a cui si fa riferimento;
- L’importo del debito;
- L’anno in cui è stato contratto il debito;
- Il numero identificativo della cartella esattoriale;
- La data della notifica.
A questo punto, il soggetto ha solo 30 giorni di tempo (che partono dalla notifica del preavviso) per mettersi in regola, altrimenti il fermo amministrativo diventa effettivo.
I casi per i quali può avvenire il fermo dell’auto possono riguardare, ad esempio, il mancato pagamento di una multa o di più multe, oppure della tassa automobilistica.
A tal proposito è bene ricordare che il provvedimento del fermo amministrativo è valido solo se le multe o il bollo non pagati non siano già caduti in prescrizione. Il tempo di prescrizione è differente: per le multe è di 5 anni (che partono da 30 giorni dopo la notifica del verbale), mentre per il bollo auto è di 3 anni, che partono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
AUTO CHE CIRCOLA NONOSTANTE IL FERMO: COSA SI RISCHIA? LE SANZIONI
Se si circola con l’auto durante il periodo di fermo amministrativo, si rischia una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.984 € a 7.937 €: in aggiunta alla multa da pagare, si applicano anche le sanzioni amministrative accessorie quali la confisca del veicolo e la revoca della patente.
Nel caso in cui ci si rifiuti di trasportare e custodire a proprie spese il veicolo secondo le indicazioni prescritte dall’organo di polizia che accerta la sanzione, si rischia di pagare una multa di importo compreso tra 774 € e 3.105 €, a cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Infine, il fermo amministrativo può essere anche applicato a più di un veicolo, ma secondo quanto stabilito dalla legge, ciò dipende dall’importo del debito.
Importo del debito | Veicoli sui quali è applicabile il fermo amministrativo |
Da 800 € a 2.000 € | 1 |
Da 2.000 € a 10.000 € | Max. 10 |
Oltre 10.000 € | Su tutti i veicoli che risultano di proprietà al soggetto debitore |
SI PUÒ FARE RICORSO CONTRO IL FERMO AMMINISTRATIVO?
Se si ritiene che il fermo amministrativo sia illegittimo, allora è possibile fare ricorso. Un fermo è illegittimo quando, ad esempio, la cartella di pagamento non è mai stata notificata al contribuente, oppure la multa non pagata o il bollo non pagato sono caduti in prescrizione e quindi la richiesta di pagamento non è valida.
Il ricorso va presentato presso il giudice di pace, la Commissione tributaria oppure presso il tribunale ordinario della sezione Lavoro.
Bisogna rivolgersi al giudice di pace quando il fermo è causato dal mancato pagamento delle multe stradali, mentre se il fermo amministrativo è stato applicato per il mancato pagamento del bollo auto, il ricorso va presentato presso la Commissione tributaria.
Infine, bisogna presentare ricorso presso il tribunale ordinario sezione Lavoro, se il fermo è causato dal mancato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali.
COME CANCELLARE IL FERMO AMMINISTRATIVO
Se il fermo amministrativo è legittimo, l’unico modo per toglierlo è pagare il debito. Si può optare per versare l’importo dovuto in un’unica soluzione, oppure scegliere di rateizzarlo. Il fermo amministrativo sarà cancellato una volta che il debito sarà pagato interamente: l’agenzia delle Entrate-Riscossione invia telematicamente il provvedimento di cancellazione al PRA, senza il bisogno che il soggetto che ha evaso il debito debba presentare istanza. Dal 1° gennaio 2021 la cancellazione del fermo al PRA è gratuita e quindi non occorre più pagare l’imposta di bollo da 32 €. Le tempistiche affinché la cancellazione del fermo sia effettiva, invece, variano da 3 a 15 giorni.
In alternativa, ovvero se si opta per la formula della rateizzazione, il fermo amministrativo viene sospeso quando si paga l’importo della prima rata. In quest’ultimo caso, infatti, l’ente che si occupa della riscossione rilascia un certificato, utile per registrare la sospensione presso il Pubblico Registro Automobilistico. Dopo il pagamento della prima rata e l’ufficializzazione della sospensione del fermo amministrativo, il veicolo potrà tornare a circolare.
La sospensione del fermo non implica lo sblocco automatico dello stesso. Il contribuente potrà tornare a guidare l’auto, ma il bene non è ancora rientrato in suo possesso, pertanto non potrà né rottamarla, né esportarla all’estero e né venderla (se l’acquirente non è informato del provvedimento in corso). Lo sblocco automatico ci sarà solo al pagamento dell’ultima rata.
COME VERIFICARE SE UN’AUTO È IN FERMO AMMINISTRATIVO
Online ci sono diversi servizi che permettono di verificare se su un’auto incombe un fermo amministrativo. Questa informazione può essere utile per sapere se sulla propria auto è stato imposto un fermo, oppure per sapere se il provvedimento è in corso sull’auto di un soggetto terzo, ad esempio una persona da cui si sta acquistando un’auto usata.
Sul sito dell’ACI è possibile utilizzare l’apposito servizio online (lo trovate a questa pagina), a cui si può accedere solo via SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta d’Identità Elettronica o eIDAS (per accedere con identità digitale da un altro Paese europeo).
Si può eseguire la verifica di un fermo e di altre informazioni relative al proprio veicolo anche sull’app ACI Space, tramite il servizio My Car, opzionando la sezione Auto 3D (anche qui si accede via SPID). Su queste applicazioni, infatti, è possibile consultare documenti quali il Certificato di Proprietà Digitale, che fornisce tutte le informazioni di carattere giuridico sui veicoli di proprietà.
Il CdPD, infatti, è un altro modo per verificare se è in corso un fermo amministrativo su un veicolo, ma visto che questo documento è stato introdotto a partire dalle auto immatricolate dal 2015, per quelli immatricolati antecedentemente si dovrà fare richiesta presso gli uffici del PRA: una volta in possesso del CdPD, si potrà utilizzare il servizio online Consulta il Certificato di Proprietà Digitale, inserendo il codice identificativo riportato sulla stampa del certificato, ovvero l’ID-CdPD, e si potranno quindi consultare tutte le informazioni amministrative e burocratiche sul proprio veicolo.
Infine, per verificare se il fermo amministrativo è in corso su un’auto intestata a un soggetto terzo, si può richiedere una visura PRA usufruendo dei servizi online dell’ACI, oppure recandosi di persona presso una delegazione ACI o presso un’agenzia di pratiche auto.
A tal proposito, l’ACI mette in guardia gli utenti da siti web truffaldini che offrono visure PRA, che in realtà strappano addebiti o abbonamenti addebitati sulla carta di credito degli utenti che li utilizzano. Gli unici sistemi per ottenere le visure PRA, precisa l’ACI, risultano i seguenti:
- VisureNet (servizio online ACI);
- ACI Space, tramite la funzione Infotarga;
- Delegazione ACI;
- Agenzia di pratiche automobilistiche autorizzate (rif. L. 264/1991).
L’importo per richiedere e ottenere la visura è di 6 €. Solo se la visura viene richiesta in un ufficio, quindi negli ultimi due casi, all’importo fisso di 6 € potrà essere aggiunto dall’intermediario un costo di commissione.
CASI PARTICOLARI
Possono sussistere casi particolari dove c’è poca chiarezza di interpretazione o dove la legge è assente o parziale. In questi casi, è legittimo avere dubbi su cosa avviene dopo un fermo amministrativo. In questo paragrafo andremo a trattare tutti i casi particolari, cercando di fare chiarezza sui lati più oscuri e facilmente interpretabili riguardanti il fermo amministrativo di un veicolo.
Fermo amministrativo auto cointestata
Se l’auto è cointestata il fermo amministrativo non può avvenire. È davvero così? Sì. Non c’è una legge chiara a riguardo, ma c’è materiale di giurisprudenza, sentenze di tribunali e decisioni di giudici. Generalmente, il fermo amministrativo non si può applicare su un veicolo cointestato, perché l’imposizione graverebbe anche sul soggetto non debitore.
Tuttavia, ci sono stati alcuni casi in cui l’ente della riscossione ha applicato il fermo su un veicolo cointestato, ma dopo i ricorsi il fermo è stato cancellato. Tra le sentenze più citate vi è la n. 1374/2017 emessa dalla Commissione tributaria Regionale del Piemonte, la quale ha decretato che il fermo non può essere applicato su un veicolo in comproprietà se tutti gli intestatari non sono debitori. Questo provvedimento, però, implica anche il fatto che se tutti i proprietari del veicolo sono debitori, il provvedimento può essere attuato.
A questo punto, si potrebbe pensare che per eludere il fermo amministrativo basti cointestare l’auto. In realtà, non è affatto così: infatti, l’auto deve essere cointestata da subito.
Fermo amministrativo su auto usata
Nel caso in cui si abbia intenzione di acquistare un’auto usata, la prima cosa da fare è richiedere una visura targa per capire se sul veicolo sono stati imposti dei vincoli, quale può essere il fermo amministrativo stesso. Se quest’ultimo è stato applicato prima della vendita, allora l’auto è acquistata con il fermo e quindi non potrà circolare, né essere radiata, né essere esportata all’estero. Il fermo si sbloccherà solo ad avvenuto pagamento del debito.
Se invece il fermo è stato imposto in data posteriore alla vendita, allora il provvedimento è nullo e l’ente della riscossione, dopo aver ricevuto apposita comunicazione dall’ACI, esegue la richiesta di cancellazione del fermo amministrativo gratuitamente.
Il bollo auto va pagato ugualmente?
Se un veicolo è in fermo amministrativo, il bollo auto va pagato ugualmente? Il bollo auto è un’imposta di proprietà, ovvero una tassa che grava su un bene di proprietà e non è dipendente dalla circolazione o meno del mezzo. Tuttavia è una tassa che colpisce il possesso di un bene, e durante il periodo del fermo amministrativo, l’auto, in un certo senso, non è più di nostra proprietà.
Ora, questo caso è tra i più intricati a livello giurisprudenziale e interpretativo, ma non possiamo non fare riferimento a due documenti ufficiali, che però dicono cose opposte: da un lato la Circolare n. 2/2003 del Ministero delle Finanze, in cui si afferma che il fermo amministrativo implica la temporanea perdita di possesso del veicolo, con conseguente esenzione dal pagamento del bollo auto. Per usufruire dell’esenzione, bisogna presentare apposita richiesta presso gli Uffici regionali, che però possono non accettare la domanda. In materia c’è stata una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 288/2012, che ha rifiutato una legge regionale delle Marche (la n. 28/2011), che escludeva l’esenzione dal pagamento del bollo auto in caso di fermo amministrativo.
Tuttavia, è stata la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47 del 2 marzo 2017, a stabilire che risulta legittimo richiedere il pagamento della tassa automobilistica anche nell’eventualità in cui l’auto sia sottoposta a fermo amministrativo. Il concetto di perdita (temporanea) della proprietà del veicolo, infatti, è al centro della questione: l’auto non può circolare né sostare su luogo di pubblico passaggio, ma deve essere custodito in un box o in un cortile privato, ovviamente di proprietà, e visto che il proprietario può ancora venderla, l’auto è da considerarsi ancora a tutti gli effetti un bene di sua proprietà. Inoltre, il fermo amministrativo è un provvedimento a carattere temporaneo e che dipende dal mancato pagamento degli importi dovuti dal soggetto debitore, il che rende quest’ultimo debitore anche nei confronti della società. Per tutti questi motivi, il bollo auto su un’auto in fermo amministrativo deve essere pagato.
Auto che serve per il lavoro: fermo amministrativo illegittimo?
Il Decreto Legge n. 69/2013 ha stabilito che il fermo amministrativo non può essere eseguito sulle auto che servono per attività professionale o d’impresa, il cui utilizzo strumentale sia opportunamente documentato.
I beneficiari di questa eccezione, pertanto, sono sia il professionista, sia l’imprenditore titolare di una società (non quindi il lavoratore dipendente), sempre a condizione che l’auto sia strumentale all’attività lavorativa e non solo al mero trasporto personale. Per fare qualche esempio, niente vieta di imporre il fermo amministrativo a un imprenditore che usa l’auto solo per fare il tragitto casa-ufficio-casa, mentre l’auto del rappresentante di commercio che utilizza l’auto per muoversi dai propri clienti per presentare e vendere i prodotti non potrà subire il fermo.
La strumentalità del veicolo è testimoniata e certificata dalla contabilità dell’attività imprenditoriale e professionale, che elenca il veicolo tra i beni utilizzati per l’organizzazione del lavoro stesso.
QUANDO SI PRESCRIVE IL FERMO AMMINISTRATIVO
Il fermo amministrativo non cade mai in prescrizione: ciò che va in prescrizione è il debito a cui fa riferimento la multa, quello notificato dalla cartella esattoriale. Il fermo amministrativo, invece, è un provvedimento che non conosce prescrizione: un’auto in fermo amministrativo può restarci per molto tempo, a condizione che l’ente della riscossione continui a notificare entro i tempi prestabiliti le comunicazioni relative al debito da saldare.
Per maggiori informazioni e supporto gratuito (ANCHE a DISTANZA) non esitare a contattarmi.
p.a. Nunzio Costa