L’esenzione d’invalidità è un diritto per chi soffre di menomazioni o deficit. Pensioni, assegni e indennità di accompagnamento: a chi spettano? Come si possono richiedere? E i minori come sono tutelati?
Per invalidità si intende la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito. Si definisce civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro e viene espressa in percentuale. Il riconoscimento di un’invalidità dà diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche purché sia stata accertata dall’Azienda sanitaria territoriale.
Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità:
Hanno diritto all’esenzione dal ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche le seguenti categorie di invalidi:
Hanno invece diritto all’esenzione dal ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante:
L’esenzione per invalidità, non comporta però benefici particolari per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica. In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti), in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota) o in fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica). Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) e hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per invalidità. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria Asl o alla Regione di residenza.
Fanno eccezione gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo che hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe “C” su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
Il riconoscimento dell’invalidità civile dà diritto ad una serie di benefici per l’invalido proporzionali rispetto alla gravità dell’invalidità e ad altre specifiche condizioni. I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’Azienda sanitaria di residenza. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa. I benefici possono essere:
Nella tabella seguente un breve riepilogo dei diritti assistenziali in base al grado di invalidità:
Grado di invalidità | Diritti assistenziali |
---|---|
34% | Gratuità di protesi, ausili e ortesi |
46% | Collocamento mirato |
60% | Inserimento in quota invalidi durante il rapporto di lavoro |
67% | Esenzione parziale del ticket sanitario |
74% | Assegno mensile |
75% | Riconoscimento di versamenti previdenziali figurativi |
80% | Riduzione dell’età pensionabile |
100% | Pensione di inabilità di invalidità civile |
100% + indennità accompagnamento | Indennità di accompagnamento |
Minori | Indennità di frequenza |
Chi riconosce l’indennità civile e come fare per ottenerla
L’invalidità civile è riconosciuta dall’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito che ne decide lo stato e il grado, attraverso una specifica Commissione medica composta da:
Il percorso per ottenere il riconoscimento dell’invalidità prevede vari passaggi:
Il cittadino può presentare ricorso contro il verbale della commissione dell’Azienda Sanitaria che non ha riconosciuto l’invalidità civile e la relativa indennità di accompagnamento entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario.
Per contestare un verbale di invalidità rilasciato dalla commissione dell’azienda sanitaria:
Il giudice fisserà quindi il termine perentorio di 30 giorni entro il quale le parti (Azienda sanitaria territoriale e cittadino) devono dichiarare se intendono contestare le conclusioni del medico dell’Inps:
Si procede nel processo vero e proprio attraverso le udienze fino all’emissione della sentenza definitiva.
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica in favore di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99%.
Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:
L’assegno ordinario di invalidità viene concesso in presenza dei seguenti requisiti:
La domanda, a cui va allegata la certificazione medica, può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
L’assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità. La misura dell’assegno mensile è stata uniformata a quella delle pensioni di inabilità degli invalidi totali. I cittadini in condizioni particolari di reddito possono avere un’integrazione dell’importo mensile. L’assegno è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico:
La pensione di inabilità è una prestazione economica in favore dei cittadini (italiani e residenti in Italia) mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, in stato di bisogno economico, a cui l’apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto un’inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali).
La pensione di inabilità viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:
È, inoltre, richiesta:
La domanda, a cui va allegata la certificazione medica, può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
La pensione viene corrisposta in 13 mensilità e l’importo varia di anno in anno. Dall’1 gennaio 2002, i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, in condizioni particolari di reddito, possono avere un’integrazione dell’importo mensile.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’indennità spetta ai cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% a cui si aggiunge l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali.
Per ottenere l’indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:
Rimane l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali.
Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo. Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica in favore dei minori mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Dal 2014 il minorenne titolare di indennità di accompagnamento non deve più presentare la domanda all’Inps al compimento della maggiore età. Con il compimento della maggiore età si ha in automatico il diritto di ricevere le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza bisogno di presentare una nuova domanda.
L’indennità mensile di frequenza è una prestazione economica che spetta agli invalidi civili minorenni cui siano state riconosciute dalla competente Commissione Sanitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici. È quindi una prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
Per ottenere l’indennità mensile di frequenza sono necessari i seguenti requisiti:
L’indennità viene riconosciuta per il solo periodo di frequenza del trattamento o del corso. Pertanto requisito fondamentale è:
Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente. L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con:
Spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali. Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole e quindi è possibile scegliere la prestazione economica che risulti più cospicua.
Per ottenere l’indennità di accompagnamento occorre:
L’indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell’inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell’asilo nido, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente Commissione Medica. L’erogazione del beneficio è limitata all’effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all’indennità alla condizione dell’effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo. Qualora dagli accertamenti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Per maggiori informazioni e supporto gratuito (ANCHE a DISTANZA) non esitare a contattarmi.
p.a. Nunzio Costa